sabato 24 settembre 2016

La bufala dell'abolizione del bicameralismo perfetto


Il primo punto della scheda sulla quale dovremo barrare il Si o il No cita testualmente: "Approvate il testo della legge costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo perfetteo". Indipendentemente da essere favorevoli o contrari al bicameralismo perfetto vigente nel nostro paese (in Italia da ormai oltre 25 anni si emanano leggi scritte con i piedi o peggio ancora costituzionali per cui forse due camere sono anche poche per cercare di controllare l'inadeguatezza della nostra classe politica), il punto sta nella falsità di questa ammissione in quanto la nuova costituzione non abolisce minimamente il bicameralismo perfetto ma anzi lo complica in quanto si dovrà di volta in volta capire quale legge debba passare anche al Senato e quale no. Vediamo in fatti il famigerato art. 70 della nuova costituzione che regola il procedimento legislativo. Il nuovo testo recita:
"La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le ..." e segue un elenco di categorie di leggi per le quale la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere, quindi leggi che dovranno passare sia alla camera che al senato. Ecco l'elenco delle categorie di leggi:

- leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali
- soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71,
- per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane
- le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, 
- per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, 
- per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma,
- per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma.

Insomma un elenco abbastanza corposo per le quali resterà in vigore il doppio passaggio fra Camera e Senato, ma non è finita a sancire quanto il bicameralismo paritario non sia abolito. L'art. 70 infatti prosegue con il seguento comma:

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo.

Seguono norme che tentano di limitare nel tempo questo passaggio fra CAmera e Senato, ma che non eliminano la sostanza dell'art. 70: ogni legge, anche quelle per le quali non è prevista l'obbligatorietà del passaggio, può transitare fra Camera e Senato. Ecco questa è la sostanza dell'articolo: il bicameralismo paritario non è abolito. Poi naturalmente si può discutere sul fatto che il sistema attuale del processo legislativo sia adeguato o meno al nostra paese. Per quanto mi riguarda io penso di si, almeno fino a quando la classe politica italiana dimostrerà questa sua incapacità nel legiferare sia in maniera chiara e non interpretabile sia fino a quando si continueranno ad emanare leggi anticostituzionali o che poi vengono smontate pezzo per pezzo dalla magistratura (fecondazione assistita docet). 


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