lunedì 6 giugno 2016

La riforma della costituzione articolo per articolo: Art. 70 - Procedimento legislativo


Gli articoli 59, 60, 63, 64, 66, 67 e 69 sono modificati in virtù della nuva definizione del Senato e della nomina dei senatori da parte dei consigli regionali, ma non introducono alcuna sostanziale modifica della attuale costituzione a parte la cancellazione del passaggio a senatore a vita da parte degli ex presidenti della repubblica e la cancellazione della indennità per i senatori. Si arriva così all'art. 70, altro articolo controverso che complica la riforma costituzionale Ranzi-Boschi-Verdini. L'articolo riguarda il procedimento legislativo e cioè l'iter parlamentare che devono seguire le leggi per la loro approvazione. L'art. 70 nella sua attuale formulazione è scritto in una sola riga e recita:

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere

Questo semplice articolo è sostituito da una spece di tema su quattro facciate di foglio protocollo.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.

Questo articolo dovrebbe sancire l'abolizione del bicameralismo perfetto ma in realtà non fa altro che complicare un processo legislativo che per essere descritto aveva necessità di solo una riga di testo. Con questo articolo si dice infatti che la funzione legislativa collettiva delle due Camere è mantenuta per almeno 10 tipi diversi di leggi per le quali rimane indispensabile la decisione anche del Senato se pur con dei limiti temporali che attualmente non esistono. Il senato può inoltre richiedere informative e fare osservazioni su procedimenti di stretta competenza della Camera e alla fine non si sa che fine faranno queste osservazioni o queste attività conoscitive. Insomma prima di capire che iter dovrà seguire una legge si dovrà decidere di che tipo di legge si tratta ed in quale delle circa dieci categorie eventualmente la legge possa essere collocata. Una estrema complicazione che rende l'attuale procedimento un esempio di chiarezza irrangiungibile per i nuovi padri costituenti. A parte queste considerazioni è evidente dalla lettura di questo nuovo articolo che il bicaeralismo perfetto non è per niente superato ma anzi è stato sicuramente complicato con possibili questioni interpretative ad ogni legge sulla quale si dovrà decidere l'eventuae passaggio o meno dal Senato.

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