sabato 11 giugno 2016

La riforma della costituzione articolo per articolo: Art. 71 - Iniziativa legislativa


Ecco un altro articolo che sancisce l'iniziativa legislativa e che viene anche questo complicato rispetto all'attuale costituzione. L'art. 71 attualmente recita:
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.


La versione della riforma costituzionale Renzi-Boschi-Verdini è invece la seguente:

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari. 
Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.

Anche in questo caso, oltre a complicare un articolo semplice, si certifica una della tante falsità messe in giro da Renzi e Boschi in merito al tanto osannato bicameralismo perfetto. Il Senato può richiedere alla Camera di esaminare un qualsiasi disegno di legge, alla richiesta la Camera deve rispondere entro sei mesi, quindi il processo legislativo viene di fatto complicato da un passaggio di carte e di burocrazia che attualmente non esiste. Se ad ogni legge il Senato richiedesse di procedere al relativo esame i tempi diventerebbero biblici e ben più lunghi degli attuali. L'unico fattore che può effettivamente accelerare il processo legislativo sta nel fatto che il Senato di fatto è una camera di dopolavoristi che svolgono il compito di senatori come un secondo lavoro e quindi chissà con quale entusiasmo. L'articolo prosegue aumentando il numero di firme necessario per una legge di iniziativa popolare e portandolo da 50.000 a 150.000 rendendo di fatto quasi impossibile tale iniziativa legislativa. Un piccolo comma che segue il filo della cancellazione delle democrazia dal nostro paese, prima con la negazione del voto democratico per il senato, poi con la legge elettorale che nega le preferenze ed ora anche con questo semplice strumento della proposta di legge popolare reso inattuabile. Insomma un altro articolo che viene triplicato nella sua forma (da quattro a 12 righe) per rendere ancora più debole la democrazia e fortificare il potere della maggioranza e del governo.

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