giovedì 2 giugno 2016

La riforma della costituzione articolo per articolo: Art. 55 - Funzioni delle Camere


Fino ad oggi il dibattito sulla riforma costituzionale Renzi-Boschi-Verdini si è dipanato solo su slogan che non entrano nel merito della riforma stessa. I fautori del Si e del No si lanciano accuse reciproche senza però discutere sui contenuti della riforma stessa. Proviamo a fare un confronto fra il testo attuale e quello che sarà sottoposto a referendum.
Il primo articolo sottoposto a modifica è l'art. 55 che nella attuale Costituzione recita:

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
L'articolo della Renzi-Boschi-Verdini recita invece quanto segue.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.
Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Già da questo articolo appare la prima falsità della propaganda renziana: l'abolizione del Senato e la semplificazione. Il Senato non viene abolito ma anzi se ne da maggior risalto dedicandogli ben 9 righe di testo contro le due righe dedicate ala Camera che dovrebbe rappresentare il ramo più importante del parlamento. Nel tentativo di specificare, anche oltre il ruolo che dovrebbe rivestire la costituzione, del Senato di descrivono le sue funzioni in maniera ambigua e interpretabile. Il Senato concorre "all'esercizio della funzione legislativa", atro che abolizione del bicameralismo come si vuole far credere. Invece di rimanere su un piano generalista, come il testo della Costituzione vigente, si dettano regole specifiche ma comunque non abbastanza dettagliate da non consentire di essere impugnate. Non si capisce perché siano già state introdotte delle norme sulle funzioni del Senato che poi saranno comunque riprese e dettagliate in successivi articoli, come nella Costituzione vigente. Probabilmente l'articolo avrebbe potuto rimanere esattamente come nel vecchio testo, considerato che il Senato non è abolito e rimane se pur con funzioni diverse.


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