sabato 21 maggio 2016

Contro l'ipocrisia e le falsità della semplificazione .. un NO fa sempre bene


Uno de grandi problemi del nostro paese è la burocrazia, ma da cosa nasce la burocrazie ed i mille lacci e lacciuoli che ne fanno un grande impedimento allo sviluppo ed alla crescita ? Sostanzialmente da una normativa complessa, faragginosa, spesso contradditoria e soprattutto interpretabile in una maniera e nell'esatto contrario. Il compito del burocrate è applicare le leggi ma questo in Italia significa ostacolare qualsiasi forma di sviluppo. L'ultimo governo Berlusconi nominò Calderoli ministro della semplificazione che altro non seppe fare che bruciare un pò di gazzette ingiallite. Renzi addiritura ha messo in cantiere una riforma costituzionale che dovrebbe avere fra i suo punti di forza, per ammissione dello stesso presidente del consiglio, la semplificazione e l'abolizione del bicameralismo perfetto. Bene andiamo a leggere un articolo cruciale di questa semplificazione, l'Art. 70 che nela Costituzione vigente recita in questo modo:

"La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere"

ora mettetevi comodi perché la semplificazione renziana ha trasformato quell'articolo nel seguente (mi raccomando fate un bel respiro prima di iniziare a leggere, potrebbe mancarvi il fiato):

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati»


alla faccia del bicarbonato di sodio, direbbe Totò, e soprattutto della semplificazione. Per interpretare questo articolo e per capire che iter debba fare una singola legge ci vorrnno sedute interminabili della Corte Costituzionale per non parlare di ricorsi e di sentenze di incostituzionalità. E' chiaro ora perché Matteo Renzi sta buttando tutta la faccenda del referendum sul personale e sulla vita del suo governo ? Semplicemente pe impedire che ogni cittadino si prenda la briga di andare a leggere articoli come questo e capire (ammesso che qualcuno riesca davvero ca pirci qualcosa in questi periodi sconclusionati anche grammaticalmente) quanto sia raggirato dalla propaganda renziana. Nella sostanza mentre con l'attuale costituzione ogni legge segue il suo cammino fra Camera e Senato, da domani con questa riforma sarà comunquecomplicato capire quale strada dovrà percorrere ogni singola legge, a meno che il Senato, costituito da nominato e dopolavoristi, si lavi le mani da ogni impiccio a mo di Ponzio Pilato. Diffidate degli annunci soprattutto in questa giornata in cui parte il lavaggio del cervello di tutto il paese da parte di Renzi e dei suoi scagnozzi con l'intento di mascherare tutte le magagne di questa controriforma.

1 commento:

The Polite Polar Bear ha detto...

Quando ho esposto le tue stesse considerazioni mi è stato risposto: "Per semplificare bisogna tavlavolta complicare". Sic!

Io rimango dell'idea (che fa molto rasoio di Occam) che un processo è semplice se la procedura che lo descrive è semplice.

Sono molto pessimista sul referendum autunnale.
Per ora mi consolo solamente con il lasciapassare A38.